“110% – Conversione in legge del Decreto Blocca Cessioni”

Impresa Infrastrutture

Nella gazzetta ufficiale serie generale n. 85 del 11/04/2023, è stato pubblicata la legge n. 38 del 11/04/2023  , quindi convertito in legge  il Decreto legge n. 11 del 2023 del 16/02/23 cosiddetto decreto “Blocca cessione del credito”, decreto che all’improvviso senza anticipazioni e in breve tempo ha posto uno stop al meccanismo della cessione del credito e allo sconto in fattura nel giro di poche ore o pochissimi giorni tra consiglio dei ministri conferenza stampa e pubblicazione in gazzetta, questo è l’ennesimo aggiornamento normativo del decreto rilancio che diede vita al superbonus nel maggio del 2020, dovrebbe essere il 25 o il 26 esimo oramai non si riesce piu’ a tenere il conto.

Le principali novità introdotte dalla legge n 38:

  • proroga del termine per il sostenimento delle spese sugli edifici uni-famigliari, dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, quelli che hanno eseguito il 30 % dell’intervento entro il 30 settembre 2022..
  • il divieto di acquisto dei crediti da parte della pubblica amministrazione.
  • la possibilità per banche e assicurazioni di accettare i crediti fiscali anche quando hanno esaurito i plafond.
  • i limiti alla responsabilità solidale, stiamo parlando della responsabilità del cessionario e il concorso in una violazione e la conseguente responsabilità in solido quando acquisisce crediti da bonus edilizi; la nuova legge introduce una nuova disciplina per l’esonero della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti , in particolare sono esclusi i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione: titolo abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori, la notifica preliminare ASL, la visura catastale ante operam dell’immobile, le fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, le asseverazioni con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici, delibera condominiale di approvazione dei lavori.
  • l’allungamento dei tempi delle cessioni e delle detrazioni dirette.

Ricordiamo che sono state introdotte delle modifiche in parlamento durante la conversione in legge, infatti vengono escluse dal divieto alcuni interventi specifici:

  • gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche.
  • quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato 
  • e quelli volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).

Altre deroghe si applicano nelle seguenti situazioni:

  • per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo

Per approfondire di consigliamo

https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus

https://www.mise.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti

Bo 17/04/2023

Associazione Conversum

Luca Corazza

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